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Cambio gomme invernali: si può prendere appuntamento?

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Cambio gomme invernali: si può prendere appuntamento? Obbligo solo per i veicoli che montano pneumatici invernali con codice di velocità inferiore a quello riportato in carta di circolazione.

Cambio gomme invernali: si può prendere appuntamento?

Con le restrizioni in corso, il cambio gomme si può fare o no? Innanzitutto va detto che le attività che riguardano il commercio di parti ed accessori per autoveicoli, nonché la manutenzione e riparazione di autoveicoli e motocicli sono aperte. Anche se sono ovviamente tenute ad assicurare, oltre alla distanza di sicurezza di un metro, che gli ingressi nell’esercizio avvengano in modo dilazionato e che venga impedito alle persone di sostare più del tempo necessario.

Quando fare il cambio gomme

Le norme prevedono che è necessario provvedere allo smontaggio dei pneumatici invernali ed al rimontaggio di pneumatici estivi, a partire dal 16 aprile ed entro il 15 maggio compreso. Tale necessità diventa un obbligo per quei veicoli che montano pneumatici invernali con codice di velocità inferiore a quello riportato in carta di circolazione, pena la non conformità alle specifiche di omologazione del veicolo. Chi invece ha pneumatici invernali con codice di velocità pieno possono effettuare la sostituzione dei loro pneumatici invernali anche in tempi successivi senza incorrere in sanzioni.

In conclusione…

Quindi, se per esigenze comprovate dovete muovervi in auto e il vostro mezzo, con le gomme attualmente montate, non risulterebbe conforme ai criteri di omologazione, allora potete fissare l’appuntamento per il cambio gomme. Diversamente, bisogna attendere la fine del “lockdown” senza la paura di incorrere in sanzioni.

Faq – Domande frequenti

  1. Sono un automobilista, dal 16 aprile posso recarmi dal gommista per effettuare il cambio stagionale?
    No, come prevede il DPCM 10 aprile 2020, dobbiamo “restare a casa”, ad eccezione di coloro i quali abbiano comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute, per i quali è possibile effettuare lo spostamento dal proprio domicilio.
    Tali soggetti in grado di fornire comprovata motivazione al loro spostamento possono utilizzare il loro veicolo che deve rispettare le norme del Codice della Strada, ivi compresa la circolare del Ministero dei Trasporti del 17 gennaio 2014 che disciplina il cambio stagionale dei pneumatici.
  2. Sono un gommista, posso continuare a rimanere aperto? e a quali condizioni?
    Si certo, l’attività di manutenzione, autoriparazione e vendita al dettaglio di parti ed accessori per autoveicoli rientra tra quelle ritenute essenziali e come tale può essere esercitata, ivi compresa quella del gommista. Per poter svolgere tale attività è necessario rispettare le misure di contenimento alla diffusione del virus negli ambienti di lavoro contenute nel protocollo sottoscritto il 14 marzo 2020 tra Governo e sindacati.
  3. Sono un gommista, devo adottare misure di sicurezza particolari nei confronti di miei clienti?
    Si, è necessario rispettare alcune regole di carattere generale, come la distanza di almeno un metro, tenendo conto che gli ingressi nell’esercizio avvengano in modo dilazionato e che venga impedito alle persone di sostare più del tempo necessario. Si raccomanda l’applicazione delle misure di sicurezza di cui all’allegato 5 del DPCM 10 aprile 2020. È quindi fortemente consigliato operare per appuntamento.
  4. Sono un gommista, posso chiamare i miei clienti che hanno montati pneumatici invernali e condividere un appuntamento per il cambio gomme?
    No, sono i clienti che dispongono dei requisiti per poter effettuare lo spostamento dal loro domicilio che possono contattare la rivendita per organizzare il cambio gomme. In tale caso il gommista dovrà prevedere un appuntamento che consenta di assicurare il rispetto delle misure di sicurezza previste dal DPCM 10 aprile 2020.
  5. Sono un soggetto che dispone di un’officina mobile. Posso effettuare il montaggio e smontaggio delle gomme invernali presso il domicilio del cliente?
    Innanzitutto occorre verificare se il soggetto dispone dei codici ATECO autorizzati per la manutenzione e riparazione di veicoli. Inoltre va considerato il principio ispiratore delle norme di restrizione COVID19 che impone a tutte le persone di stare a casa. Infine, il DPCM 10 aprile 2020 e le normative precedenti vietano il commercio di ambulanti. Tutto ciò premesso, non si ritiene tale attività conforme alla normativa di riferimento a meno che il soggetto cliente non rientri nelle fattispecie per le quali sono ammesse deroghe.

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