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Il Tar boccia il regolamento di Grignasco per il volantinaggio

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Per il tribunale del Piemonte non è possibile chiedere l’imposta di pubblicità nè obbligare a comunicare date e itinerari in municipio

Nessuna imposta per la pubblicità, nè comunicazioni in municipio per distribuire i volantini porta a porta: lo ha deciso il Tar del Piemonte, accogliendo il ricorso presentato da una società avverso il Comune di Grignasco. L’amministrazione comunale nel 2015 aveva approvato un regolamento per cercare di limitare il volantinaggio “selvaggio”; il regolamento prevedeva la comunicazione al Comune delle date in cui veniva effettuato il volantinaggio porta a porta e il pagamento di un’imposta, poi veniva concessa l’autorizzazione.

Ma per la Newpenta service Srl, specializzata nel settore, il volantinaggio deve essere considerato libera attività di impresa e per questo non soggetto alla regolamentazione imposta dal Comune. Ha quindi effettuato ricorso al Tar e nei giorni scorsi è arrivata la sentenza che le dà ragione. 

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