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Pubblicate le FAQ sui bar: i bagni si possono di nuovo usare, consumo al banco vietato fino al 31 maggio
Pubblicate le FAQ sui bar: i bagni si possono di nuovo usare, consumo al banco vietato fino al 31 maggio. E da giugno nei ristoranti sarà (forse) consentito mangiare al tavolo anche al chiuso, fino alle 18.
Pubblicate le FAQ sui bar: i bagni si possono di nuovo usare
Nei bar e nei ristoranti il bagno all’interno si può usare? E un caffè al banco lo posso prendere? Finora sono stati tanti i dubbi rimasti dopo l’entrata in vigore dell’ultimo decreto Covid firmato dal premier Mario Draghi. Ma proprio ieri, venerdì 30 aprile 2021, sul sito istituzionale del Governo sono state pubblicate le nuove FAQ ufficiali che sciolgono tutte le controversie.
Faq sui bar: i bagni si possono di nuovo usare
Nel corso della settimana l’interpretazione era stata più restrittiva, in base al principio che “l’uso dei servizi igienici posti all’interno dei bar o dei ristoranti non può essere consentito, salvo casi di assoluta necessità”.
Non è così. Ecco cosa dice ora il documento (interattivo) COVID-19 – Domande frequenti sulle misure adottate dal Governo:
L’ingresso e la permanenza nei locali da parte dei clienti sono consentiti per l’uso dei servizi igienici, per effettuare il pagamento del conto (ove non fosse possibile effettuarlo all’esterno) o per acquistare i prodotti per asporto, per il tempo strettamente necessario a tali necessità e sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio. Non sono comunque consentiti gli assembramenti.
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Il consumo al banco non prima del 31 maggio
Malgrado Confesercenti si sia già lamentata con vigore, parlando di “un giallo mascherato di arancione” e di “un passo indietro rispetto a marzo quando in zona gialla era possibile consumare al banco”, è vero che la situazione pandemica a causa delle nuove varianti è completamente cambiata.
Per cui per tornare a prendere un caffè al banco bisognerà incrociare le dita eventualmente da giugno:
In zona gialla, dal 26 aprile 2021, è consentito, dalle ore 5.00 alle 22.00 e comunque nel rispetto dei limiti orari stabiliti per gli spostamenti, il consumo al tavolo esclusivamente all’aperto nei bar, nei ristoranti e nelle altre attività di ristorazione.
Fino al 31 maggio 2021 compreso non è invece consentito il consumo di cibi e bevande all’interno dei locali.
Dalle 5.00 alle 22.00 è consentita anche la vendita con asporto di cibi e bevande.
La consegna a domicilio è consentita senza restrizioni, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.
È consentita, senza restrizioni ma nel rispetto delle linee guida e dei protocolli di settore, anche la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti ivi alloggiati.
Dall’1 giugno 2021 sarà consentita l’attività dei servizi di ristorazione, svolta da qualsiasi esercizio, anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle ore 5.00 alle 18.00.
Consumo “all’aperto”: regole per dehors e verande
Ma io ristoratore o proprietario di un bar, invece come devo attrezzarmi per poter accogliere i clienti in piena regolarità?
L’articolo 4 del decreto legge 52-2021 stabilisce che la ristorazione possa svolgersi “all’aperto”; pertanto, la stessa non deve, dal punto di vista urbanistico, essere svolta in un luogo chiuso. Si ritiene, quindi, che l’attività all’aperto possa essere svolta anche sotto i portici o avere una tettoia, una copertura (anche mediante utilizzo di ombrelloni o similari). Inoltre, l’attività all’aperto può svolgersi mediante l’utilizzo di una veranda o di un dehors, purché tali strutture siano aperte su almeno tre lati, in quanto diversamente si configurerebbe come un luogo chiuso dove non è consentito svolgere l’attività di ristorazione. Nel caso di dehors e altre strutture con chiusure laterali in plastica o altro materiale amovibile e/o pieghevole, tali chiusure devono restare totalmente aperte. Rientra nel concetto di esercizio all’aperto anche lo spazio con soffitto fisso (es. muratura, legno, ecc.) ma con almeno tre lati completamente aperti, fatto salvo l’ingombro dei sostegni senza funzione di chiusura laterale.
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