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Assegno di inclusione: cos’è, requisiti, importo
Cos’è l’assegno di inclusione? Chi ne ha diritto? A quanto ammonta l’importo? Queste e altre domande sono all’ordine del giorno negli ultimi tempi, soprattutto a causa dei recenti cambiamenti riguardanti le misure di sostegno alle fasce deboli, economicamente e socialmente, della popolazione.
Nelle prossime righe, puoi scoprire alcune informazioni utili al proposito (per approfondire ulteriormente, puoi considerare anche quelle presenti sul sito bonusepagamenti.it, un portale dedicato proprio ai bonus statali).
Assegno di inclusione: i riferimenti normativi
L’assegno di inclusione è diventato realtà a seguito della conversione in legge – n° 85/2023 – del cosiddetto Decreto Lavoro. Vediamo nel prossimo paragrafo di cosa si tratta.
Cos’è?
L’assegno di inclusione è una misura di sostegno economico dedicata alle fasce di popolazione disagiate dal punto di vista sia economico, sia sociale. Avrà decorrenza a partire dal 1° gennaio 2024.
Verrà erogato alle famiglie caratterizzate dalla presenza di un componente minorenne, disabile, almeno 60enne, inserito in programmi di inserimento curati dai servizi sanitari di competenza territoriale.
Quali sono gli altri requisiti? Scopriamoli nel paragrafo seguente.
Requisiti
Al netto degli aspetti menzionati nel paragrafo precedente, è il caso di ricordare l’esistenza di alcuni requisiti relativi alla cittadinanza e altri ambiti. Il richiedente l’assegno deve essere un cittadino italiano o europeo, titolare di diritto di soggiorno o di soggiorno permanente.
Se non italiano, deve risultare residente in Italia da almeno un lustro. Gli ultimi due anni devono risultare continuativi.
I suddetti requisiti relativi alla residenza valgono pure per i membri del nucleo familiare del soggetto richiedente rientranti nei parametri della scala di equivalenza.
Di cosa si tratta? Di un parametro che associa al punteggio di 1 il singolo nucleo familiare. Questo numero viene incrementato da 0,10 a 0,50 a seconda della presenza di minori, soggetti over 60, disabili, persone bisognose di cure importanti.
Requisiti reddituali ed economici
Parliamo ora dei requisiti reddituali ed economici. Lo facciamo partendo dall’ISEE, che non deve superare i 9.360 euro. Nei frangenti in cui si ha a che fare con nuclei familiari con soggetti minorenni, è necessario calcolare l’ISEE tenendo conto delle indicazioni previste dall’articolo 7 del DPCM 159/2013.
Tra i requisiti economici per l’assegno di inclusione rientrano anche i parametri del patrimonio immobiliare. La prima casa d’abitazione deve valere meno di 150.000 euro. Il patrimonio a fini IMU, al netto della prima casa, deve essere inferiore ai 30.000 euro.
Chi è escluso?
Risulta escluso dall’accesso all’assegno di inclusione il soggetto che risulta in stato di disoccupazione per dimissioni volontarie. In questo caso, vanno considerati i 12 mesi successivi alla data delle dimissioni e vanno esclusi i frangenti in cui si parla di dimissioni per giusta causa o di procedure di risoluzione consensuale dei contratti.
Importo
L’assegno di inclusione, per quanto riguarda gli importi, consiste in un’integrazione al reddito del nucleo familiare. La cifra in questione può arrivare a un massimo di 6.000 euro annui. Nelle circostanze in cui il nucleo familiare è composto unicamente da soggetti over 67 o tutti non autosufficienti, l’importo annuo integrato è pari a 7.560 euro.
La carta di inclusione
L’assegno di inclusione verrà erogato attraverso l’omonima carta. Quest’ultima potrà essere utilizzata non solo per gli acquisti, ma anche per i prelievi, tenendo conto di un limite di 100 euro al mese a persona.
Modalità di richiesta, durata, inizio di un’attività lavorativa
L’assegno di inclusione può essere richiesto in modalità telematica sul sito dell’INPS, ma anche rivolgendosi ai patronati e al CAF. In caso di avvio di un’attività lavorativa – anche di un solo membro del nucleo familiare – è importante rammentare che, nel limite di 3.000 euro lordi all’anno, il reddito maggiore percepito non concorre alla determinazione dell’assegno (la cui durata è di 18 mesi con stop di uno e possibile rinnovo per altri 12).
Se si dà il via a un’attività di lavoro autonomo o d’impresa, in forma individuale o partecipata, va comunicata la cosa all’INPS tenendo conto del giorno prima dell’inizio dell’attività stessa come termine ultimo.
Il beneficiario può continuare a fruire dell’assegno per le due mensilità successive alla variazione.
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Manuela Mameli
10 Agosto 2023 at 8:30
buono noi siamo. un due mio marito 66 e o 62 ,non prendiamo ancora la pensione,lui e diabetico ,fa l insulina,e soffre dell’ ernia del disco,io hola protesi alle ginocchia,epatite cronica,e insufficienza venosa alle gambe tutto dimostrabile,ci sentiamo?