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Nuovo Dpcm fino al 6 aprile: scuole in Dad nelle zone rosse, possono riaprire musei in aree gialle

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Nuovo Dpcm in vigore dal 6 marzo fino al 6 aprile e conferma, fino al 27 marzo, il divieto già in vigore di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, con l’eccezione degli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità.

Nuovo Dpcm: le scuole

Zone rosse–Dal 6 marzo, si prevede nelle zone rosse la sospensione dell’attività in presenza delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia ed elementari. Resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. Zone arancioni e gialle–

I Presidenti delle regioni potranno disporre la sospensione dell’attività scolastica: nelle aree in cui abbiano adottato misure più stringenti per via della gravità delle varianti; nelle zone in cui vi siano più di 250 contagi ogni 100mila abitanti nell’arco di 7 giorni; nel caso di una eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico.

Musei, cinema e impianti sportivi

Nelle zone gialle si conferma la possibilità per i musei di aprire nei giorni infrasettimanali, garantendo un afflusso controllato. Dal 27 marzo, sempre nelle zone gialle, è prevista l’apertura anche il sabato e nei giorni festivi.Dal 27 marzo, nelle zone gialle si prevede la possibilità di riaprire teatri e cinema, con posti a sedere preassegnati, nel rispetto delle norme di distanziamento. La capienza non potrà superare il 25% di quella massima, fino a 400 spettatori all’aperto e 200 al chiuso per ogni sala.Restano chiusi palestre, piscine e impianti sciistici.

Commercio

In tutte le zone è stato eliminato il divieto di asporto dopo le ore 18 per gli esercizi di commercio al dettaglio di bevande da non consumarsi sul posto. Nelle zone rosse, saranno chiusi i servizi alla persona come parrucchieri, barbieri e centri estetici.

Confronto con le Regioni

È istituito un tavolo di confronto pressoil Ministero della salute, con componenti in rappresentanza dell’Istituto superiore di sanità, delle regioni e delle province autonome, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie e del Comitato tecnico-scientifico, con il compito di procedere all’eventuale revisione o aggiornamento dei parametri per la valutazione del rischio epidemiologico, in considerazione anche delle nuove varianti.

 

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