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Di cosa si occupa il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Chi è l’RLS, quali sono i suoi compiti e cosa dice la legge

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Di cosa si occupa il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

In tutte le aziende è obbligatorio provvedere alla nomina del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, una figura di fondamentale importanza in qualunque contesto di lavoro. Egli, infatti, è tenuto a favorire la collaborazione dei lavoratori rispetto alla valutazione dei rischi sul posto di lavoro e in relazione alla verifica degli strumenti di prevenzione che devono essere adottati per proteggere la sicurezza e la salute. Non solo il datore di lavoro, dunque, ma anche il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve sottoporsi a una formazione specifica: è a questo che serve il corso rls, che consente ai fruitori di essere sempre aggiornati sulle norme in vigore e al tempo stesso di entrare in possesso di tutti gli strumenti che permettono di controllare, di gestire e di programmare adempimenti e attività.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Indicato anche con l’acronimo RLS, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è il soggetto che, a seconda dei casi, viene designato o eletto affinché possa rappresentare i lavoratori in materia di sicurezza e salute. Si tratta, in sostanza, di quella figura che sul posto di lavoro ha il compito di farsi portavoce delle necessità dei lavoratori, e che al tempo stesso si rapporta con il datore di lavoro rispetto a eventuali problematiche che si dovessero concretizzare. Va detto che il datore di lavoro non è obbligato a designare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; tocca ai lavoratori, invece, provvedere (fermo restando che si tratta non solo di un loro dovere, ma anche di un loro diritto). Di conseguenza, il datore di lavoro non va incontro ad alcuna sanzione anche nel caso in cui i lavoratori non dovessero designare il rappresentante.

Che cosa dice la legge

Il D. Lgs. n. 81 del 2008 all’articolo 47 specifica, in corrispondenza del comma 2, che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza viene designato o eletto in tutte le unità produttive o azienda; il comma 5 dello stesso articolo, invece, segnala che è in sede di contrattazione collettiva che vengono definite le modalità di elezione o di designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, così come il numero degli stessi e il tempo di lavoro retribuito.

Cosa può fare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Il D. Lgs. n. 81 del 2008 all’articolo 50 individua le attribuzioni e le mansioni previste per il rappresentante dei lavoratori, il quale deve essere consultato rispetto all’organizzazione della formazione, come previsto dal Testo Unico, e in tema di valutazione dei rischi. Inoltre, è necessario consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza quando vengono nominati gli addetti alle emergenze, gli addetti antincendio, gli addetti al primo soccorso, i responsabili del servizio di prevenzione e protezione e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione. Tale figura deve essere consultata, poi, per l’identificazione, la pianificazione, la messa a punto e la verifica della prevenzione aziendale.

I compiti del rappresentante dei lavoratori

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve ricevere una formazione adeguata e prendere parte alla riunione periodica, che nel caso di aziende con oltre 15 lavoratori deve essere convocata non meno di una volta all’anno. Egli, inoltre, è chiamato a promuovere la definizione e la realizzazione delle misure di prevenzione che sono finalizzate a promuovere l’integrità fisica e la salute dei lavoratori; riceve informazioni dai servizi di vigilanza e riguardanti la valutazione dei rischi. Nel caso di verifiche e visite compiute dalle autorità competenti, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza formula osservazioni; più in generale, egli è chiamato ad avanzate proposte a proposito delle attività di prevenzione, e ricorre alle autorità competenti se crede che le misure di protezione e di prevenzione dei rischi scelte dai dirigenti o dal datore di lavoro siano poco adatte ad assicurare l’incolumità dei lavoratori.

La designazione e l’elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Non è molto appropriato parlare di nomina del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, mentre è più corretto fare riferimento ai concetti di designazione o elezione, nel senso che la scelta viene effettuata direttamente dai lavoratori. Se l’azienda ha più di 15 dipendenti, il rappresentante va individuato tra le rappresentanze sindacali in azienda

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