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Chi è esente dal sistema Move-in a Borgosesia

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Chi è esente dal sistema Move-in a Borgosesia. Una breve guida alle nuove disposizioni regionali.

Chi è esente dalle limitazioni imposte dall’ordinanza

Torniamo a vedere nel dettaglio l’ordinanza regionale anti-inquinamento. Per limitare i disagi ai cittadini sul territorio di Borgosesia il Comune ha applicato delle agevolazioni. E intanto il Comune specifica che il territorio interessato dalle limitazioni alla circolazione veicolare è limitato al centro abitato del comune, così come definito dall’art. 3 comma 1 punto 8) del D. L.vo n. 285/1992, fatta eccezione per le frazioni.

Le limitazioni strutturali

Con effetto immediato sono attive le seguenti misure stabili di limitazione delle emissioni:

  • 1.1 divieto di circolazione veicolare dalle ore 00.00 alle ore 24 di tutti i giorni (festivi compresi) di tutti i veicoli adibiti al trasporto di persone e al trasporto merci con omologazione inferiore o uguale a Euro 2, per i veicoli alimentati a benzina e per i veicoli dotati di motore diesel, e con omologazione inferiore o uguale a Euro 1, per i veicoli alimentati a GPL e metano.
  • 1.2 Vietata inoltre la circolazione veicolare dalle ore 8.30 alle ore 18.30 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dal 15 settembre fino al 15 aprile dell’anno successivo, per tutti i veicoli con motore diesel, adibiti al trasporto persone e/o merci, con omologazione uguale a Euro 3 e a Euro 4. Dal 15 settembre 2023 il divieto sarà esteso ai veicoli diesel con omologazione uguale a Euro 5.
  • 1.3 Circolazione vietata dalle ore 00.00 alle ore 24 di tutti i giorni (festivi compresi) fino al 15 aprile dell’anno successivo anche per tutti i ciclomotori e i motocicli adibiti al trasporto di persone e/o merci, con omologazione inferiore o uguale a Euro 1. Infine, vige il divieto per tutti i veicoli di sostare con motore acceso.
  • 1.4 Infine, per tutti i veicoli, sarà vietato sostare con il motore acceso.

Veicoli esentati dalle limitazioni strutturali alla circolazione veicolare di cui ai punti 1.1. e 1.3.

  • 1.1. autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico, per i quali il riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione, conformemente a quanto stabilito dalla L.R. 6 novembre 2020, n. 27;
  • 1.2. veicoli diretti verso officine o centri autorizzati al fine di effettuare la revisione o la trasformazione gpl/metano o la rottamazione del veicolo purché muniti di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (dichiarazione) redatta su carta intestata della ditta che effettua l’intervento e sottoscritta dal titolare indicante data e ora dell’appuntamento e la targa del veicolo. Tali veicoli, quando in uscita da officine e/o centri di revisione autorizzati, dovranno essere accompagnati dalla fattura comprovante l’avventa erogazione della fornitura/servizio da parte dell’azienda interessata (accompagnati da idonea documentazione);
  • 1.3. veicoli di proprietà e contestualmente condotti da persone che abbiano compiuto o superato il 70esimo anno di età, non possessori di veicoli esclusi dalle limitazioni, nel limite di un veicolo ogni nucleo familiare;
  • 1.4. veicoli aderenti al sistema “MOVE IN”.

Veicoli esentati dalle limitazioni strutturali alla circolazione veicolare di cui ai punti 1.2.

  • 2.1. veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate e veicoli di operatori economici che accedono o escono dai posteggi dei mercati settimanali o delle fiere autorizzate dall’Amministrazione Comunale;
  • 2.2. veicoli di turnisti e di operatori in servizio di reperibilità, muniti di certificazione del datore di lavoro;
  • 2.3. veicoli con a bordo almeno 3 persone (car pooling);
  • 2.4. veicoli delle Forze Armate, degli Organi di Polizia, dei Vigili del Fuoco, dei Servizi di Soccorso, in servizio di Protezione Civile e autoveicoli a uso speciale adibiti alla rimozione forzata dei veicoli, veicoli destinati a interventi su mezzi o rete di trasporto pubblico, veicoli destinati alla raccolta rifiuti e nettezza urbana, veicoli adibiti ai servizi pubblici di cattura animali vaganti e raccolta spoglie animali;
  • 2.5. veicoli della categoria M1, M2 ed M3, adibiti a servizi di trasporto pubblico, purché dotati di dispositivi per l’abbattimento del particolato;
  • 2.6. veicoli che l’art. 53 del codice della strada definisce “motoveicoli per trasporti specifici” e “motoveicoli per uso speciale”, e relativi mezzi funzionali al servizio erogato che si muovono contestualmente sullo stesso percorso;
  • 2.7. veicoli che l’art. 54 del codice stradale definisce “autoveicoli per trasporti specifici” e “autoveicoli per uso speciale”, e relativi mezzi funzionali al servizio erogato che si muovono contestualmente sullo stesso percorso;
  • 2.8. veicoli diretti verso officine e centri autorizzati al fine di effettuare la revisione o la trasformazione gpl/metano o la rottamazione del veicolo purché muniti di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (dichiarazione) redatta su carta intestata della ditta che effettua l’intervento e sottoscritta dal titolare, indicante data e ora dell’appuntamento e la targa del veicolo;
  • 2.9. veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi, che sono immunodepresse o che si recano presso strutture sanitarie per interventi di urgenza;
  • 2.10. veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie, interventi od esami o dimesse da Ospedali e Case di Cura in grado di esibire certificazione medica o prenotazione o foglio di dimissione;
  • 2.11. autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico, per i quali il riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione, conformemente a quanto stabilito dalla L.R. 6 novembre 2020, n. 27;
  • 2.12. veicoli delle aziende e degli enti di servizio pubblico in pronto intervento dei quali sia dimostrata la funzione e la destinazione ad interventi tecnico-operativi indilazionabili (accompagnati da idonea documentazione);
  • 2.13. veicoli utilizzati da lavoratori la cui abitazione e/o luoghi di lavoro non sono serviti, negli orari di lavoro, dai mezzi pubblici nel raggio di 1000 mt. La condizione deve essere giustificata da una lettera del datore di lavoro che attesti le generalità del guidatore, il numero di targa del mezzo, il luogo di lavoro e l’orario di lavoro (accompagnati da idonea documentazione);
  • 2.14. veicoli condotti da persone il cui ISEE del relativo nucleo familiare sia inferiore alla soglia di 14.000 €, non possessori di veicoli esclusi dalle limitazioni, nel limite di un veicolo ogni nucleo familiare, muniti di autocertificazione che attesti i predetti requisiti;
  • 2.15. veicoli di proprietà e contestualmente condotti da persone che abbiano compiuto o superato il 70esimo anno di età, non possessori di veicoli esclusi dalle limitazioni, nel limite di un veicolo ogni nucleo familiare;
  • 2.16. veicoli Euro 4 dotati di FAP solo sino all’attuazione, da parte della Regione Piemonte, del sistema “MOVE IN”;
  • 2.17. veicoli aderenti al sistema “MOVE IN”.

Le limitazioni temporanee

Al raggiungimento dei parametri per la qualità dell’aria saranno adottate anche delle misure temporanee, aggiuntive rispetto alle limitazioni strutturali e valide tutti i giorni della settimana, festivi compresi, dal 1 marzo 2021 al 15 aprile 2021 e dal 15 settembre 2021 al 15 aprile 2022. Ne abbiamo parlato approfonditamente in questo articolo.

Veicoli esentati dalle limitazioni temporanee

Oltre alle esenzioni previste ai punti precedenti, inerenti le limitazioni strutturali, a eccezione dei veicoli aderenti al sistema “MOVE IN” non esentati per le limitazioni temporanee, si aggiungono le seguenti esenzioni.

  • 3.1. veicoli del car sharing;
  • 3.2. macchine operatrici, macchine agricole, mezzi d’opera;
  • 3.3. veicoli delle Associazioni o Società sportive appartenenti a federazioni affiliate al CONI o altre Federazioni riconosciute ufficialmente, o veicoli privati utilizzati da iscritti alle stesse con dichiarazione del presidente indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l’iscritto è direttamente impegnato. Veicoli utilizzati da arbitri o direttori di gara o cronometristi con dichiarazione del Presidente della rispettiva Federazione indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l’iscritto è direttamente impegnato. Questa deroga ha validità soltanto nelle giornate di sabato e festivi durante le quali è attivo uno dei due livelli di criticità (arancio o rosso);
  • 3.4. veicoli utilizzati da operatori assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro o dell’Ente per cui operano che dichiari che l’operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui l’assistenza domiciliare è indispensabile; veicoli utilizzati da persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia con certificazione in originale rilasciata dagli enti competenti o dal medico di famiglia (accompagnati da idonea documentazione);
  • 3.5. veicoli utilizzati da medici e veterinari in visita domiciliare e/o ambulatoriale con medico
    a bordo e con tessera dell’Ordine professionale; veicoli utilizzati da medici e operatori sanitari in turno di reperibilità nell’orario di blocco; veicoli utilizzati da infermieri e ostetriche in visita domiciliare e/o ambulatoriale, con il titolare a bordo e con dichiarazione dei rispettivi Collegi Professionali attestante la libera professione (accompagnati da idonea documentazione);
  • 3.6. veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie funebri o a cerimonie religiose o civili non ordinarie, purché forniti di adeguata documentazione (sarà sufficiente esibire gli inviti o le attestazioni rilasciate dai ministri officianti oppure autodichiarazione con data e luogo della cerimonia);
  • 3.7. veicoli al servizio di testate televisive e per riprese cinematografiche con a bordo i mezzi di supporto, di ripresa, i gruppi elettrogeni, i ponti radio, ecc.; veicoli utilizzati per la distribuzione della stampa periodica, veicoli utilizzati da operatori radiofonici o da giornalisti iscritti all’Ordine, in possesso di dichiarazione rilasciata dalla testata per cui lavorano da cui risulti che sono in servizio negli orari del blocco (accompagnati da idonea documentazione);
  • 3.8. veicoli o mezzi d’opera che effettuano traslochi e per i quali sono state precedentemente rilasciate autorizzazioni per l’occupazione del suolo pubblico dagli uffici competenti. Nel caso di traslochi effettuati con mezzi privati sarà necessario esibire autodichiarazione nella quale in conducente dichiari luogo e orario dell’attività;
  • 3.9. veicoli di imprese che eseguono lavori pubblici per conto del Comune o altre Amministrazioni pubbliche o per conto di Aziende di sottoservizi, forniti di adeguata documentazione dell’Ente per cui lavorano o che eseguono interventi programmati con l’autorizzazione della regia cantieri e/o bolle di manomissione per interventi su sottoservizi (accompagnati da idonea documentazione);
  • 3.10. veicoli utilizzati nell’organizzazione di manifestazioni per le quali sono state precedentemente rilasciati atti concessori di occupazione suolo pubblico, forniti di apposita documentazione rilasciata dai Servizi competenti (accompagnati da idonea documentazione);
  • 3.11. veicoli utilizzati da Enti o Associazioni per manifestazioni patrocinate e/o organizzate dal Comune (accompagnati da idonea documentazione);
  • 3.12. veicoli utilizzati da lavoratori che stanno rispondendo a chiamata in reperibilità e di artigiani della manutenzione e dell’assistenza con il relativo certificato della C.C.I.A.A. per interventi tecnico-operativi urgenti ed indilazionabili (accompagnati da idonea documentazione);
  • 3.13. veicoli per il trasporto di pasti per il rifornimento di mense scolastiche, ospedaliere, case di riposo per anziani o strutture sanitarie assistenziali o singole comunità (accompagnati da idonea documentazione);
  • 3.14. veicoli di residenti in altre regioni italiane o all’estero muniti di prenotazione o della ricevuta alberghiera, limitatamente al percorso tra l’albergo e i confini della città, per l’arrivo e la partenza (accompagnati da idonea documentazione);
  • 3.15. veicoli di incaricati dei servizi di pompe funebri e trasporti funebri (accompagnati da idonea documentazione);
  • 3.16. veicoli utilizzati per il rifornimento di medicinali (accompagnati da idonea documentazione);
  • 3.17. veicoli utilizzati dalla Autorità Giudiziaria, dagli Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria in servizio e con tesserino di riconoscimento (accompagnati da idonea documentazione);
  • 3.18. veicoli utilizzati per il trasporto di persone che hanno prenotato un volo aereo per il giorno di blocco del traffico, muniti del corrispondente titolo di viaggio. Il tragitto e l’orario di circolazione del veicolo devono essere congruenti con la motivazione dell’esonero;
  • 3.19. veicoli che devono essere imbarcati come veicoli al seguito per trasferimenti marittimi e ferroviari, come risultante dai documenti di viaggio (accompagnati da idonea documentazione);
  • 3.20. veicoli adibiti al trasporto di cose di venditori ambulanti con autorizzazione ad occupare il suolo pubblico valida di domenica, in possesso di regolare licenza ambulante e occupazione suolo pubblico rilasciata dal Settore competente (accompagnati da idonea documentazione);
  • 3.21. veicoli ad uso degli uffici diplomatici con targa CD o CC (Corpo Consolare) oppure idonea documentazione comprovante l’appartenenza e l’attività.

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