Come riporta Prima Chivasso, un vero colpo di scena, invece, la tattica scelta dall’avvocato Alexander Boraso per contestare la multa legata alla telefonata al Comando (ad opera di un vicino) per «denunciare» una partitella di calcio tra i ragazzi che frequentano l’oratorio «Carletti».

Boraso, infatti, nel ricorso al Prefetto di Torino notificato lo scorso 31 dicembre, ricorda come «Le competenze regionali (nel verbale era citata la LR 24/2020 ndr) non possono riguardare i rapporti tra Stato e Chiesa, espressamente riservati dai Patti Lateranensi integrati dai Patti Craxi del 1984 (…), in special modo l’art. 2 il quale dispone che “Articolo 2 1.La Repubblica Italiana riconosce alla Chiesa cattolica la piena libertà di svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione. In particolare è assicurata alla Chiesa la libertà di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e del ministero spirituale nonché della giurisdizione in materia ecclesiastica”».

I riferimenti normativi

Il DPCM, si legge ancora, «Non può in alcun modo derogare alle norme relative agli accordi Stato-Chiesa, con la conseguenza che l’organizzazione dei locali dell’oratorio interni alla struttura della Chiesa Collegiata di Santa Maria Assunta, non solo non sono soggetti alle disposizioni del DPCM del 3 novembre 2020, ma neppure gli agenti della Polizia Locale potevano, in tale ambito operare ad elevare sanzioni ai sensi dell’articolo 5 dei Patti richiamati.

L’articolo 9 del Concordato prevede che “La forza pubblica non può entrare, per l’esercizio delle sue funzioni, negli edifici aperti al culto, senza averne dato previo avviso all’autorità ecclesiastica”, salvo “i casi di urgente necessità”. Poiché le attività di controllo a campione non sono, per definizione, casi di urgente necessità, bensì operazioni di routine, i controlli che la polizia svolgesse nelle chiese circa il corretto uso dei dispositivi di protezione individuale, senza aver prima avvertito il Vescovo in base a ragionevoli motivi, devono in generale ritenersi illegali. È responsabilità del legale rappresentante dell’ente (in generale, il parroco) assicurare l’osservanza del protocollo d’intesa tra lo Stato e la Chiesa Cattolica circa le misure di sicurezza igienica per l’accesso ai luoghi sacri e per la partecipazione alle celebrazioni liturgiche: così come per le case, anche per le chiese i controlli della polizia devono fermarsi alla porta.

Il parroco Don Davide Smiderle aveva correttamente operato i controlli dei DPI e dei distanziamenti e Sua Eccellenza il Vescovo non aveva ricevuto alcuna richiesta in tal senso dall’organo accertatore».

Erano solo quindici

Sul caso specifico, Boraso fa poi notare come «I bambini giocavano con la palla all’interno del campetto dell’oratorio, nel pieno rispetto delle distanze di sicurezza. Tale campetto consente, a pieno regime, la contemporanea frequentazione di circa trecento ragazzi, mentre nella circostanza che ci occupa, all’interno della vasta area erano presenti non più di 15 ragazzi».